CONDIZIONI GENERALI

1. Generali

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni contrattuali. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni contrattuali.

1.2 Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Caratteristiche dei prodotti – Modifiche

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.

2.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

3. Termini di consegna

3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto al Venditore.

3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5 % del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

4. Resa e spedizione - Reclami

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa  pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore

4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante e-mail, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante e-mail, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna.

4.4 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

5.1 Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

Il Distributore è libero di fissare i prezzi di rivendita dei Prodotti, con la sola eccezione di prezzi massimi di rivendita che potranno essergli imposti dal Fornitore. Il Fornitore può indicare dei prezzi di rivendita non vincolanti, a condizione che ciò non limiti in alcun modo il diritto del Distributore di concedere prezzi inferiori ai propri clienti che non dovranno in ogni caso essere ribassati oltre il 25% del listino rivendita retail

6. Condizioni di pagamento

6.1 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato secondo gli accordi presi tra le parti mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento, quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia

6.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all’intero prezzo.

Salvo diverso accordo, il pagamento dovrà essere accreditato sul conto del Venditore entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio della conferma dell’ordine al Compratore. In assenza del ricevimento della somma nella disponibilità del Venditore, presso la sua banca in Italia entro i termini sopra indicati, l’ordine verrà cancellato.

6.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari, venga notificato al Venditore attenendosi alle indicazioni ricevute, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di invio della conferma dell’ordine al Compratore. Il credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista. In assenza di quanto sopra descritto l’ordine verrà cancellato.

6.4 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

7. Garanzia per vizi

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.3.

7.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.

7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

8. Riserva di proprietà

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento. La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del Paese del Compratore che regola la presente clausola.

9. Forza maggiore

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10. Foro Competente / Clausola Arbitrale

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.

Qualora il compratore risieda in un Paese Extra CEE. tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale di Torino da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.